Art. 9.
(Esame finale e rilascio dell'attestato).

      1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5, la frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 2 è obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli allievi che hanno superato il tetto massimo di assenze giustificate indicato dalla regione o dalla provincia autonoma competente, che comunque non deve superare il 10 per cento delle ore complessive.
      2. Se le assenze al corso di formazione superano il 10 per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e l'eventuale ripresa della frequenza in un corso successivo avviene secondo modalità stabilite dalla struttura didattica, sentita la commissione d'esame.
      3. Al termine del corso di formazione gli allievi sono sottoposti ad una prova scritta, teorica e pratica, da parte di un'apposita commissione nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, composta da tre membri, di cui uno nominato dall'assessorato regionale o provinciale competente in materia di sanità, uno dal

 

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responsabile della centrale operativa 118 competente per territorio e uno dalla Federazione CoES Italia e scelto tra gli iscritti all'albo dei docenti tenuto dalla Federazione stessa.
      4. All'allievo che supera le prove di cui al comma 3 è rilasciato dalla regione o dalla provincia autonoma, un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale.
      5. Il conseguimento dell'attestato di autista soccorritore costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione nelle forme e nelle modalità previste dalla presente legge.